D.P.R. 8 maggio 1948, n. 795,
testo delle disposizioni regolamentari in materia di marchi registrati
TITOLO I - Atti per la registrazione
Capo I - Domande in generale
Art. 1
(Art. 1 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La domanda di registrazione del marchio di impresa può essere fatta, a norma del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, tanto da cittadini e sudditi italiani, quanto da stranieri, siano individui, società, associazioni od enti morali, od anche da più individui collettivamente che intendano usare lo stesso marchio. La domanda fatta da una società, da una associazione o da un ente morale, deve indicare la denominazione e la sede della società o dell'ente.
Art. 2
[(Art. 2 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La domanda, su carta bollata prescritta deve essere depositata in Roma, presso l'Ufficio centrale dei brevetti per invenzioni, modelli e marchi, altrove presso gli Uffici provinciali dell'industria e del commercio. Sulle domande non depositate in uno degli uffici indicati nel comma precedente o per le quali non sia stato redatto il verbale di deposito a norma del successivo art. 25 non viene adottato alcun provvedimento.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
Art. 3
(Art. 2, lettera a), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La domanda deve contenere: 1) il cognome, il nome, la nazionalità e il domicilio del richiedente, e anche del suo mandatario, se vi sia. Ogni mutamento del domicilio indicato nella domanda deve essere portato a conoscenza dell'Ufficio italiano brevetti e marchi; 2) l'indicazione succinta degli estremi del marchio; 3) l'indicazione del genere dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere. Una medesima domanda non può contenere la richiesta di più registrazioni, né di una sola
registrazione per più marchi.
Art. 4
(Art. 2, lettere a), nn. 2 e 3, e b), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La domanda deve essere corredata dalla dichiarazione di protezione. Tale dichiarazione deve contenere: 1) la descrizione del marchio, che metta in evidenza i caratteri delle sue diverse parti; 2) un esemplare della riproduzione del marchio applicato sulla dichiarazione stessa; 3) l'elenco dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere; 4) l'indicazione del modo di applicazione del marchio ai detti prodotti o servizi, se come etichetta o come incisione o come rilievo o altro.
Art. 5
(Art. 2, lettera a), n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 30 marzo 1913, numero 526.) La descrizione del marchio deve contenere l'indicazione del colore o dei colori, compresi il bianco o il nero ove tali colori costituiscano caratteristica del marchio stesso.
Art. 6
(Art. 2, lettera b) del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) L'esemplare della riproduzione del marchio, da applicare sulla dichiarazione di protezione, ottenuto con mezzi meccanici su carta bianca comune, deve avere dimensioni non superiori a quelle della carta bollata, margini esclusi. L'esemplare della riproduzione del marchio non può contenere alcun richiamo o riferimento a eventuali registrazioni o a brevetti di invenzioni o di modelli industriali, neppure se riguardano i prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere.
Art. 7
(Art. 2, lettera a), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La dichiarazione di protezione del marchio, redatta in doppio originale e firmata dal richiedente o dal mandatario, deve essere scritta, o impressa, in modo indelebile e chiaro sulla prescritta carta bollata, o su carta dello stesso formato munita di marche da bollo, annullate debitamente.
Art. 8
(Art. 2, lettere b), c), d), e) e f), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.)
Alla domanda, oltre all'anzidetta dichiarazione di protezione, debbono essere uniti: 1) la prescritta attestazione di versamento nella forma stabilita dal successivo art. 38, comprovante il pagamento delle tasse dovute; 2) la marca da bollo prescritta, da applicare sull'attestato di registrazione; 3) lo stampo tipografico, atto a riprodurre il marchio in tutte le sue parti; 4) tre copie, esenti da bollo, ottenute dallo stampo tipografico e, nel caso in cui si rivendichi il colore, altre tre copie esenti da bollo, identiche all'esemplare del marchio applicato sulla dichiarazione di protezione. Quando vi sia mandatario, alla domanda deve essere unito anche l'atto di procura, ovvero la lettera d'incarico, di cui all'art. 77 del regio decreto 21 luglio 1942, n. 929.
Art. 9
Alla domanda di registrazione per marchio collettivo deve unirsi, oltre ai documenti indicati negli articoli 4 e 8, anche copia dei regolamenti di cui all'art. 2, comma 2, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
Art. 10
(Art. 2, lettera e), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Lo stampo tipografico, alto ventiquattro millimetri, zoccolo compreso, deve avere dimensioni non inferiori a quindici millimetri e non superiori a centimetri dieci sia in larghezza che in lunghezza.
Art. 11
La domanda di rinnovazione di marchio d'impresa deve essere fatta dal titolare o dal suo avente causa. La domanda deve contenere il numero distintivo e la decorrenza dell'attestato di primo deposito, nonché i numeri degli eventuali attestati di rinnovazione. La domanda, accompagnata dal versamento delle tasse dovute, deve essere depositata entro gli ultimi dodici mesi precedenti la scadenza del decennio in corso. Trascorso tale periodo, la domanda di rinnovazione può essere presentata nei sei mesi successivi con l'applicazione di una soprattassa.
Art. 12
Nel caso in cui si vogliono apportare al marchio le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, la domanda di rinnovazione deve essere fatta nel modo prescritto per le domande di registrazione di primo deposito. In questo caso, alla domanda debbono unirsi i documenti indicati negli articoli 4, 8 e 9 del presente regolamento. Se il marchio precedente appartiene a più persone, la domanda di rinnovazione può essere fatta da una soltanto, nell'interesse di tutte.
Art. 13
La documentazione incompleta all'atto del deposito può essere completata nel termine di due mesi dalla data del deposito stesso, salvo il disposto del successivo art. 26.
Art. 14
(Art. 1 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.) La lettera d'incarico deve essere sottoscritta dal richiedente e controfirmata dall'incaricato.
Art. 15
(Art. 2 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2878.) Il mandatario, che abbia depositato la procura generale, ha facoltà in ciascuna successiva domanda di registrazione a nome dello stesso mandante, di fare riferimento a tale procura.
Capo II - Atti per le registrazioni avvenute all'estero e per le priorità
Art. 16
(Art. 3, comma primo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Chi nella registrazione faccia riferimento ad una precedente registrazione ottenuta per lo stesso marchio in altro Stato da lui o da un suo avente causa, dovrà unire alla dichiarazione un certificato dal quale risulti in quale data e sotto qual numero d'ordine sia stata fatta la registrazione all'estero. Se la registrazione all'estero abbia avuto luogo a favore di altri, il richiedente deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
Art. 17
(Art. 3, comma secondo e quarto del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Quando si rivendichi la priorità di un deposito originariamente fatto in altro Stato, agli effetti delle convenzioni internazionali vigenti, si deve unire alla domanda un documento contenente la riproduzione del marchio, che forma oggetto di quel deposito, con l'elenco dei prodotti ai quali il marchio si riferisce e da cui si rilevino il nome del depositante, la data del deposito, nonché la data ed il numero di registrazione del marchio stesso, se sia stato già registrato. Se il deposito all'estero è stato eseguito da altri, il richiedente deve anche produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
Art. 18
(Art. 3, comma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) I documenti di cui ai precedenti artt. 16 e 17 debbono essere accompagnati dalla traduzione in lingua italiana. L'Ufficio italiano brevetti e marchi ha facoltà di richiedere che la traduzione sia certificata conforme al testo straniero dall'Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale. I certificati, anch'essi tradotti, rilasciati da direttori o da presidenti degli uffici di Stati facenti parte dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale, sono esenti da legalizzazione e possono essere sostituiti da pubblicazioni ufficiali, munite del timbro o del visto dell'ufficio da cui provengono. Il richiedente risponde della perfetta corrispondenza delle traduzioni anzidette con gli originali. Tutti i documenti esteri e le rispettive traduzioni, sono soggetti al bollo, in conformità delle disposizioni vigenti.
Art. 19
La rivendicazione dei diritti di proprietà, deve riferirsi alla prima domanda depositata originariamente in uno degli Stati dell'Unione internazionale per la protezione della proprietà industriale.
Art. 20
Quando all'estero siano state depositate separate domande sotto date diverse, per le varie parti di uno stesso marchio, e di tali parti si voglia rivendicare il diritto di priorità, per ognuna di esse, ancorché costituiscano un tutto unico, deve depositarsi separata domanda. Ove con una sola domanda siano rivendicate più registrazioni o più depositi delle dette diverse parti di uno stesso marchio, alle nuove domande separate è applicabile l'art. 27 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
Art. 21
Quando sia intervenuto il decreto ministeriale per la protezione temporanea dei nuovi marchi apposti su prodotti o su materiali inerenti alla prestazione del servizio che hanno figurato in una esposizione e si rivendichino i diritti di priorità per tale protezione temporanea, a norma degli artt. 6 e 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, il richiedente deve allegare alla domanda di registrazione un certificato, nella carta bollata prescritta, debitamente legalizzato, del Comitato esecutivo o direttivo o della Presidenza della esposizione. Il certificato deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio dell'espositore; 2) la data in cui il prodotto o il materiale, portante il marchio, è stato consegnato per l'esposizione; 3) una descrizione sommaria del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in
una parola, o figura, o segno e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, in modo da renderne possibile l'identificazione. Sul certificato medesimo deve essere applicato, in quanto possibile, un esemplare della riproduzione del marchio. In caso di esposizione tenuta in uno Stato estero, il certificato anzidetto, rilasciato dagli organi corrispondenti a quelli di cui al primo comma, deve essere vistato dalle competenti Autorità consolari italiane e legalizzato dal Ministero degli affari esteri.
Art. 22
Trascorso lo speciale termine stabilito per le esposizioni in uno Stato estero, dal secondo comma dell'art. 7 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, rimane sempre salva la facoltà di rivendicare, agli effetti della priorità, la data di deposito della domanda di registrazione fatta all'estero.
Art. 23
Qualora il richiedente la registrazione non sia l'espositore, deve produrre il titolo di acquisto pel quale è consentito il trasferimento del marchio.
Art. 24
La rivendicazione dei diritti di priorità deve essere menzionata nella domanda di registrazione. La registrazione viene effettuata in ogni caso senza menzione della priorità, qualora, entro sei mesi dal deposito della domanda, non vengano prodotti, nella forma dovuta, i prescritti documenti.
Capo III - Deposito delle domande
Art. 25
[(Art. 4, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) Gli uffici indicati nel precedente art. 2, all'atto del ricevimento delle domande di brevetto e dei documenti prescritti, ne redigono processo verbale, su apposito registro, firmato da chi presenta la domanda e sottoscritto dall'ufficiale rogante, indicando il giorno e l'ora del deposito, il nome e il domicilio del richiedente, e del suo mandatario, se vi sia, gli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso, nonché i documenti presentati. Una copia del processo verbale, osservate le norme sul bollo, è rilasciata, su richiesta, a chi presenta la domanda.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
Art. 26
[(Art. 5, comma secondo, n. 1, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Il deposito della domanda di brevetto non può essere ricevuto se alla domanda non siano uniti: a) un esemplare, almeno, della dichiarazione di protezione del marchio; b) il documento comprovante il pagamento delle tasse prescritte; c) la marca da bollo per il brevetto; d) la procura o la lettera d'incarico, o la dichiarazione di riferimento a procura generale, quando la domanda non sia sottoscritta dal richiedente.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
Art. 27
[(Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) Le Camere di commercio, industria ed agricoltura, entro cinque giorni dal ricevimento delle domande, debbono trasmettere all'Ufficio italiano brevetti e marchi, in plico postale raccomandato, tutte le domande ricevute, con i relativi documenti, unitamente ad una copia del processo verbale stesa su carta semplice. La stessa norma vale per ogni altro documento ricevuto dagli anzidetti Uffici provinciali.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
Art. 28
[(Art. 4, comma secondo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) I verbali pervenuti dall'Ufficio italiano brevetti e marchi dalle Camere di commercio, industria ed agricoltura, e quelli redatti dallo stesso Ufficio italiano brevetti e marchi, debbono essere annotati nel registro delle domande di cui all'articolo 25 del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929. Il registro deve contenere: 1) l'indicazione dell'ufficio che ha steso il verbale di deposito; 2) il numero del verbale e il giorno e l'ora di deposito della domanda; 3) il cognome, nome, domicilio del richiedente, e del mandatario, se vi sia; 4) l'indicazione degli estremi del marchio, ove sia specificato in che cosa il marchio consista, se in una parola, o figura, o segno, e quale, e siano messe in evidenza le caratteristiche del marchio stesso. L'Ufficio italiano brevetti e marchi prende poi nota, nello stesso registro, dell'esito della domanda.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540.)
TITOLO II – Registrazione
Capo I - Esame e rilievi
Art. 29
Il richiedente può sempre ritirare la domanda durante la procedura di esame, prima che l'Ufficio abbia provveduto in merito alla registrazione.
Art. 30
Il richiedente, prima che l'Ufficio abbia provveduto alla registrazione, ha facoltà di correggere nei rispetti formali la dichiarazione di protezione, originariamente depositata, mediante postille sottoscritte. La richiesta per la correzione del documento anzidetto deve essere motivata. L'Ufficio stabilisce al riguardo, di volta in volta, le opportune modalità cautelari. In ogni caso, per la restituzione del documento corretto, valgono i termini di cui al successivo art. 33.
Art. 31
(Art. 5, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) Il richiedente, su invito dell'Ufficio italiano brevetti e marchi, deve completare, o rettificare, la domanda o i documenti, qualora sia necessario, per meglio determinare l'ambito della tutela richiesta.
Art. 32
Il richiedente la rinnovazione, quando sia l'avente causa del titolare della registrazione precedente, è tenuto a giustificare il suo titolo.
Art. 33
[(Art. 5, comma secondo, n. 3 del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Ogni partecipazione al richiedente, o al suo incaricato, con invito a complementare o a regolarizzare la documentazione, è fatta mediante lettera raccomandata e con la concessione di un termine per la risposta. Il termine può variare da un minimo di quindici giorni a un massimo di novanta, comprese, in quest'ultimo termine, le eventuali proroghe. La richiesta di proroga deve essere motivata.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595.)
Art. 34
[(Art. 5, comma secondo, n. 3, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) I documenti destinati a supplire alle deficienze di cui al precedente articolo possono essere depositati presso gli uffici incaricati dell'accettazione delle domande, oppure essere inviati direttamente all'Ufficio italiano brevetti e marchi, a mezzo posta per plico raccomandato. Trascorso inutilmente il termine concesso, senza che il richiedente abbia supplito alle deficienze, l'Ufficio provvede a norma dell'art. 32, comma secondo, del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929.]
(Abrogato dall'art. 14, D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595.)
Capo II - Raccolta degli attestati e attestati di registrazione
Art. 35
L'attestato originale di registrazione dei marchi deve essere firmato dal direttore dell'Ufficio italiano brevetti e marchi o da un funzionario da lui delegato. L'attestato di registrazione di primo deposito deve contenere le indicazioni seguenti: a) il numero d'ordine della registrazione; b) ufficio e giorno di deposito e numero d'ordine della domanda; c) cognome, nome, residenza e domicilio del richiedente, ovvero denominazione e sede, se trattasi di società, di associazione o di ente morale; d) un esemplare della riproduzione del marchio; e) l'indicazione dei prodotti o servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere; f) estremi della precedente registrazione del marchio avvenuta nello Stato di origine, o del precedente deposito fatto all'estero; g) le indicazioni prescritte dall'art. 7, ultimo comma, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929 quando si rivendichi la priorità per la protezione temporanea in esposizioni; h) data della registrazione del marchio. Sull'attestato originale di registrazione deve essere presa nota degli atti elencati all'art. 49 e dei mutamenti di cui all'art. 76 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929.
Art. 36
Gli attestati originali di rinnovazione devono contenere, oltre le indicazioni previste dalle lettere a), b), c) e h) di cui al comma 2 dell'art. 35, anche gli estremi della prima registrazione nonché il numero d'ordine della rinnovazione.
Art. 37
Sull'attestato originale di primo deposito sono riportate le indicazioni di cui al comma 2 dell'art. 35. Agli attestati di primo deposito, o di rinnovazione, nel caso in cui al marchio sono apportate le modifiche di cui all'art. 5 della legge 21 giugno 1942, n. 929, e successive modifiche, deve essere allegato uno degli esemplari della dichiarazione di protezione.
TITOLO III - Tasse e rimborsi
Art. 38
(Art. 2, lettera d), del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) I versamenti delle tasse prescritte ad eccezione delle tasse di bollo, debbono essere effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali, nell'apposito conto corrente intestato all'Ufficio del registro di Roma, con lo speciale modello per tasse e concessioni governative. [L'attestazione di versamento, salvo che ne sia prescritto il deposito, deve essere spedita al più presto all'Ufficio centrale dei brevetti con raccomandata postale.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 19, D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595.
Art. 39
Sono, tuttavia, consentiti i versamenti eseguiti mediante vaglia postale ordinario, o mediante vaglia telegrafico, emesso a favore del Ministero dell'industria e del commercio, l'Ufficio italiano brevetti e marchi. Il mittente deve curare che i vaglia postali ordinari siano spediti all'Ufficio anzidetto raccomandati. Il Ministero dispone la girata dei vaglia ordinari e telegrafici a favore del Procuratore del Registro di Roma.
Art. 40
Sul tagliando del modulo per versamento in conto corrente di cui all'art. 38 devono essere chiaramente indicati la causale del versamento stesso, il nome ed il domicilio del versante. In caso di versamento mediante vaglia postale ordinario o mediante vaglia telegrafico, le indicazioni anzidette debbono risultare dall'apposito tagliando e dal contesto del telegramma.
Art. 41
Qualora risultino osservate le disposizioni dei precedenti artt. 38 e 40, i versamenti effettuati a mezzo del servizio dei conti correnti postali prendono data: 1) dal giorno del versamento, nel caso che si sia provveduto mediante corresponsione diretta agli uffici postali della somma dovuta; 2) dal giorno dell'addebitamento sul conto corrente traente nel caso che si sia provveduto mediante postagiro, tratto per la somma dovuta su altro conto corrente postale. La norma di cui al n. 1, osservate le disposizioni del precedente art. 40, vale anche per i versamenti
effettuati con vaglia postale o telegrafico.
Art. 42
[Le istanze intese ad ottenere la integrazione o la regolarizzazione tardiva della rata di tassa pel secondo decennio, pagate incompletamente o, comunque, irregolarmente per evidente errore, o per altri scusabili motivi, possono essere depositate presso gli uffici di cui al precedente art. 2, oppure possono essere spedite direttamente con raccomandata postale, all'Ufficio centrale dei brevetti. Alle istanze stesse che prendono data dal verbale di deposito o dalla raccomandata, deve essere unita l'attestazione di versamento per l'importo della tassa e sopratassa dovuta.]
(Abrogato dall'art. 21, D.P.R. 1° dicembre 1993, n. 595.)
Art. 43
I rimborsi di tasse, nei casi previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, vengono autorizzati dal Ministero dell'industria e del commercio. Essi non si riferiscono alla tassa di domanda, che è irripetibile. L'autorizzazione ha luogo di ufficio quando le tasse da rimborsare si riferiscono ad una domanda di registrazione definitivamente respinta o ad un ricorso accolto; in ogni altro caso, il rimborso viene effettuato su richiesta dell'avente diritto, con istanza su carta bollata prescritta, diretta al Ministero dell'industria e del commercio. I rimborsi debbono essere annotati negli attestati originali di registrazione e, ove si riferiscono a domande ritirate o respinte, nelle domande stesse.
TITOLO IV - Trascrizioni di atti
Art. 44
(Art. 8, comma primo, terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) La domanda deve contenere: 1) il cognome, nome e domicilio del richiedente e del mandatario, se vi sia; 2) il cognome e nome del titolare del marchio e l'indicazione del numero e della data della registrazione; 3) la data e la natura del titolo che si intende trascrivere e, se trattasi di atto pubblico, l'indicazione del notaio che l'ha ricevuto; 4) la indicazione dell'oggetto dell'atto da trascrivere. [Le domande, di cui ai precedenti comma, devono essere depositate all'Ufficio italiano brevetti e marchi che ne redige verbale indicando il giorno e l'ora di presentazione.] (1)
(1) Comma abrogato dall'art. 14, D.P.R. 30 giugno 1972, n. 540
Art. 45
(Art. 8, comma secondo e terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Alla domanda di trascrizione, di cui all'articolo precedente, debbono essere uniti: 1) il titolo legale che si intende trascrivere, osservate le norme della legge sul registro; 2) l'attestazione di versamento, comprovante il pagamento della tassa prescritta. Il titolo di cui al n. 1, se redatto in altra lingua, deve essere accompagnato dalla traduzione in lingua italiana, certificata conforme al testo straniero dalla Autorità diplomatica o consolare del Paese in cui il documento fu formato, ovvero da un traduttore ufficiale. Quando vi sia mandatario, si dovrà unire anche l'atto di procura, o la lettera d'incarico, in debita forma.
Art. 46
(Art. 9, comma primo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) Sugli attestati originali di registrazione, per ogni trascrizione si deve indicare: 1) la data di presentazione della domanda, che à quella della trascrizione; 2) il cognome, nome e domicilio dell'avente causa, o la denominazione e la sede, se trattasi di società o di ente morale, nonché il cognome, nome e domicilio del mandatario, quando vi sia; 3) la natura dei diritti ai quali la trascrizione si riferisce.
Art. 47
Gli atti e le sentenze, di cui all'art. 49 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, qualora si riferiscano a registrazioni richieste e non ancora effettuate, sono trascritti nella domanda, ma tale trascrizione deve essere ripetuta sugli attestati originali di registrazione all'atto del rilascio.
Art. 48
(Art. 9, comma secondo, del Regolamento approvato con decreto 20 marzo 1913, n. 526.) L'Ufficio italiano brevetti e marchi restituisce al richiedente un esemplare della domanda, con la dichiarazione dell'avvenuta trascrizione. Gli atti e le sentenze, presentati per la trascrizione, vengono conservati dall'Ufficio stesso.
Art. 49
Le sentenze pervenute all'Ufficio in conformità dell'art. 60, comma 3, del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, devono essere inserite nei fascicoli dei marchi corrispondenti. Quelli che pronunciano la nullità o la decadenza devono essere annotate sugli attestati originali di registrazione e di esse deve essere data notizia nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi.
Art. 50
Le richieste di cancellazione delle trascrizioni debbono essere fatte nelle stesse forme, e con le stesse modalità, stabilite per le domande di trascrizioni. Le cancellazioni sono eseguite mediante annotazioni a margine.
TITOLO V - Ricorsi e relativa procedura
Art. 51
La Commissione dei ricorsi, di cui all'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, numero 1127, è assistita da una segreteria i cui componenti sono nominati con lo stesso decreto di costituzione della Commissione, o con decreto a parte. I componenti la segreteria anzidetta devono essere scelti tra i funzionari dell'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 52
I ricorsi, previsti dal regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono essere o depositati presso gli uffici di cui al precedente art. 2, o inviati direttamente, per raccomandata postale, alla segreteria della Commissione dei ricorsi, presso l'Ufficio italiano brevetti e marchi. All'originale del ricorso devono essere unite tre copie in carta libera, salva tuttavia la facoltà della segreteria della Commissione di richiedere agli interessati un numero maggiore di copie.
Art. 53
Il presidente della Commissione, per ogni ricorso, nomina un relatore, e, ove trattasi di questioni di natura tecnica, può nominare anche uno o più relatori aggiunti, scelti fra i tecnici aggregati.
Art. 54
La Commissione ha sempre facoltà di disporre i mezzi istruttori che creda opportuni, stabilendone le modalità. Il Presidente, o il relatore da lui delegato, durante il corso dell'istruttoria può sentire le parti per eventuali chiarimenti.
Art. 55
Ove i mezzi istruttori non siano necessari, o, comunque, dopo l'espletamento di essi, il Presidente fissa la data per la discussione del ricorso dinanzi la Commissione.
Art. 56
Le sedute della Commissione non sono valide se non sia presente la maggioranza assoluta dei suoi membri, aventi voto deliberativo.
Art. 57
Il ricorrente che ne faccia domanda in tempo utile, comunque almeno tre giorni prima della discussione, ha diritto di essere ammesso ad esporre le sue ragioni, purché si presenti nel giorno e nell'ora stabiliti per la discussione del ricorso che lo riguarda, comunicatigli tempestivamente dalla segreteria della Commissione. Il ricorrente può farsi assistere da un legale e anche da un tecnico.
Art. 58
Aperta la seduta, il relatore riferisce sul ricorso. Successivamente le parti, od i loro incaricati, espongono le loro ragioni e, nel caso di richieste dei membri della Commissione, il Direttore dell'Ufficio, o un funzionario dello stesso Ufficio da lui designato a rappresentarlo, fornisce le notizie e i documenti richiesti.
Art. 59
Ogni interessato, prima della chiusura della discussione del ricorso, può presentare alla Commissione memorie esplicative. Se durante la discussione, emergono fatti nuovi, influenti sulla decisione, essi debbono essere contestati alle parti.
Art. 60
La Commissione ha sempre facoltà di ordinare il differimento sulla decisione, o anche della discussione, ad altra seduta.
Art. 61
La Commissione decide dopo che il ricorrente si è allontanato. Il relatore, od un altro membro della Commissione, è incaricato di stendere la sentenza. La sentenza
è notificata, per raccomandata postale, a cura della segreteria della Commissione, all'interessato, od al suo mandatario, se nominato, ed è pubblicata nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi nella sola parte dispositiva, salva la facoltà della Commissione di disporre che le sentenze vengano pubblicate integralmente su detto Bollettino quando riguardino questioni di massima e quando la pubblicazione non possa arrecare pregiudizio. Il ricorrente può sempre ottenere copia delle sentenze a sue spese pagando le tasse di bollo, e i diritti di segreteria.
Art. 62
Il Ministero per l'industria e il commercio può sottoporre all'esame della Commissione, per sentire il suo parere, ogni questione di massima in materia di registrazioni di marchi e ogni altra questione attinente alla materia. Il Presidente della Commissione stessa, oltre ai tecnici previsti dall'art. 71 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, può aggregare alla commissione anche dei tecnici aggiunti.
TITOLO VI - Visioni e pubblicazioni
Art. 63
Il pubblico può prendere visione degli attestati di registrazione in seguito a domanda su carta bollata prescritta, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di visione. Il pubblico può anche prendere visione, nello stesso modo e previo pagamento dei diritti anzidetti, della domanda di registrazione e dei relativi fascicoli.
Art. 64
L'Ufficio tiene a disposizione del pubblico, perché possano essere consultati, la domanda e un esemplare della dichiarazione di protezione del marchio, nonché tutti gli altri documenti relativi alla registrazione del marchio stesso. Anche per la consultazione di tali atti e documenti valgono le disposizioni dell'articolo precedente. Il pubblico può pure consultare, nello stesso modo e previo pagamento all'Ufficio dei diritti di visione, i documenti relativi agli attestati stranieri, allegati alle domande, ove si sia rivendicata la priorità di depositi fatti all'estero, e anche gli atti di altre priorità.
Art. 65
(Art. 10, coma terzo, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, numero 526.) L'autorizzazione ad estrarre copia delle domande e delle dichiarazioni di protezione, nonché degli altri documenti di cui è consentita la visione al pubblico, a chi ne faccia richiesta su carta bollata prescritta, è subordinata a quelle cautele che il Direttore dell'Ufficio riterrà necessarie per evitare ogni guasto o deterioramento dell'esemplare a disposizione del pubblico.
Le copie, per le quali si chiede l'autenticazione di conformità all'esemplare a disposizione del pubblico, devono essere in regola con le tasse di bollo. Il Ministro dell'industria e del commercio può tuttavia stabilire che alla copiatura o comunque alla riproduzione, anche fotografica, degli atti e dei documenti anzidetti provveda esclusivamente l'Ufficio italiano brevetti e marchi previo pagamento dei diritti di segreteria.
Art. 66
Le copie autentiche e gli estratti della raccolta degli attestati di registrazione e i certificati relativi a notizie da estrarsi da altre raccolte, nonché i duplicati degli originali degli attestati, sono fatti esclusivamente dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, in seguito a istanza, redatta su carta bollata prescritta, nella quale sia indicato il numero dell'attestato del quale si chiede la copia o l'estratto, e previo pagamento all'Ufficio stesso dei diritti di segreteria. Si devono osservare, per tali copie ed estratti, o per i certificati e i duplicati degli attestati, le disposizioni della legge sul bollo.
Art. 67
La certificazione di autenticità delle copie di cui all'art. 79 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, è soggetta al pagamento dei diritti di segreteria, da corrispondersi all'Ufficio per ogni foglio di carta bollata.
Art. 68
La misura dei diritti previsti dal presente regolamento è stabilita con decreto del Ministro per l'industria e per il commercio, di concerto con quello per le finanze. Sono determinate, nello stesso modo, le tariffe per i lavori di copiatura e per quelli di riproduzione fotografica ai quali provveda l'Ufficio italiano brevetti e marchi.
Art. 69
(Art. 7, comma primo, secondo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) Le registrazioni per marchi distinte per classi e le trascrizioni avvenute, sono pubblicate almeno mensilmente nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi. La pubblicazione conterrà, oltre la riproduzione dei marchi, le indicazioni fondamentali contenute negli attestati di registrazione nonché nelle dichiarazioni di protezione, e, rispettivamente, nelle domande di trascrizione. Il Bollettino potrà contenere inoltre, sia gli indici analitici dei marchi protetti da registrazioni sia gli indici alfabetici dei titolari delle registrazioni effettuate. Sul Bollettino medesimo sarà altresì data notizia degli estremi dei marchi registrati internazionalmente, mediante richiamo ai fascicoli del Bollettino dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales, contenenti le indicazioni riguardanti tali marchi, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
Art. 70
(Art. 7, comma terzo e quarto, del Regolamento approvato con regio decreto 20 marzo 1913, n. 526.) I fascicoli del Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi, sono inviati gratuitamente agli uffici e agli enti indicati nell'elenco da compilarsi a cura del Ministero dell'industria e del commercio. Sono inviati anche in scambio, agli uffici dei brevetti di altri Stati. Agli uffici e agli enti di cui al primo comma saranno altresì inviati, del pari gratuitamente, i fascicoli dell'Organizzazione mondiale della proprietà intellettuale di Ginevra Les Marques Internationales, contenenti l'indicazione dei marchi registrati internazionalmente, man mano che i fascicoli stessi perverranno.
TITOLO VII - Registrazione internazionale
Art. 71
Sino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme, per la registrazione internazionale dei marchi, le disposizioni del Regolamento approvato con regio decreto 28 dicembre 1902, n. 561, fatte salve, in ogni caso, le disposizioni del regio decreto 21 giugno 1942, numero 929, e di questo Regolamento.
TITOLO VIII - Disposizioni varie
Art. 72
Il Ministro per l'industria e il commercio ha facoltà di stabilire, con proprio decreto, i modelli in conformità dei quali debbono essere redatte le domande, e gli altri atti, inerenti alla materia delle registrazioni per marchi. In caso di domande, o di altri atti, non conformi ai modelli, di cui al precedente comma, gli interessati sono tenuti a provvedere alle necessarie integrazioni e precisazioni delle domande o degli atti stessi.
Art. 73
Gli enti organizzatori di esposizioni, ai fini della protezione temporanea dei marchi prevista dall'art. 6 del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, debbono avanzare apposita domanda, nella carta bollata prescritta, al Ministero dell'industria e del commercio almeno tre mesi prima dell'apertura dell'esposizione. Il decreto ministeriale, che consente la protezione temporanea anzidetta, deve essere pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, prima che l'esposizione venga aperta. Tale decreto sarà pubblicato nel Bollettino dei brevetti per invenzioni e modelli e dei marchi. Si può provvedere con una unica domanda e con un unico decreto alla protezione temporanea anzidetta sia delle invenzioni industriali e dei modelli industriali, sia dei marchi apposti su prodotti e servizi che figureranno in una stessa Esposizione.
Art. 74
Sino a quando non sarà diversamente disposto, restano ferme, se non contrastino col regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, o col presente Regolamento, le disposizioni del regio decreto 23 ottobre 1884, n. 2730, e del decreto ministeriale 8 maggio 1914, riguardanti il funzionamento, nei rapporti col pubblico, dell'Ufficio italiano brevetti e marchi. In attesa del decreto ministeriale di cui al precedente art. 68 restano ferme, per i diritti di segreteria e per le tariffe dei lavori di copiatura e di riproduzione fotografica, le disposizioni attualmente in vigore.
Art. 75
Dalla data stabilita nell'art. 2 del decreto di approvazione del presente Regolamento, restano abrogate, quanto ai loro effetti in materia di brevetti per marchi, i decreti di cui appresso: 1) il regio decreto 20 marzo 1913, n. 526, che approva il Regolamento per l'esecuzione della legge 30 agosto 1868, n. 4577, sui marchi e segni distintivi di fabbrica; 2) il decreto ministeriale 21 ottobre 1921, che stabilisce le norme sui documenti che debbono depositare i richiedenti stranieri di privative industriali e di trascrizione di marchi di fabbrica, onde far riconoscere i loro diritti per il precedente deposito fatto all'estero. Resta altresì abrogata, dalla data anzidetta, ogni altra disposizione che sia contraria al presente Regolamento.