LEGISLATIVE DECREE No. 204 OF 15 MARCH 1996
Amendments and additions
to legislative decree no. 685 of 16 November 1994
concerning right of lease
and other copyrightrelated rights
THE PRESIDENT OF THE REPUBLIC
Having regard to articles 76 and 87 of the Constitution;
Having regard to legislative decree no. 685 of 16 November 1995, for the implementation of Directive 92/100/EEC of 19 November 1992 concerning right of lease, right of loan and certain rights relating to copyright in intellectual property matters;
Considering that it is necessary to issue provisions supplementing those of article 17 in the aforesaid legislative decree no. 685 of 1994;
Having regard to para. 5 of article 1 and para. 1 of article 6 of Law no. 146 of 22 February 1994;
Having regard to the resolution adopted by the Council of Ministers on 12 March 1996;
On proposal by the Minister for Balance and Economic Planning, responsible for the coordination of European Union policies, in agreement with the Minister for Foreign Affairs, the Minister of Justice, the Minister for the Treasury and the Minister for Culture and Environment;
PROMULGATES
the following legislative decree:
Article 1
1. The following paragraph shall be added to article 171ter of Law no. 633 of 22 April 1941, as
introduced by article 17 of legislative decree no. 685 of 16 November 1994:
'3bis. The sums resulting from the enforcement of the pecuniary penalties as per paragraphs 1 and 2 shall be
paid to the National Authority for Insurance and Assistance of Painters and Sculptors, Musicians, Writers
and Playwrights.'.
This decree, provided with the State's seal, shall be included in the Official Collection of laws and decrees of the Italian Republic. All concerned shall have to comply with it and to cause it to be complied with.
Done in Rome on the fifteenth day of March 1996.
DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 1996, n. 204
Modificazioni ed integrazioni al decreto legislativo 16 novembre
1994, n. 685, in materia di diritto di noleggio ed altri diritti
connessi al diritto d'autore.
Entrata in vigore del decreto: 9/5/1996
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, recante
attuazione della direttiva 92/100/CEE, del Consiglio, del 19 novembre
1992, concernente il diritto di noleggio, il diritto di prestito e
taluni diritti connessi al diritto d'autore in materia di proprieta'
intellettuale;
Considerata la necessita' di emanare disposizioni integrative
dell'art. 17 del citato decreto legislativo n. 685 del 1994;
Visti gli articoli 1, comma 5, e 6, comma 1, della legge 22
febbraio 1994, n. 146;
Vista la deliberazione del Consiglio del Ministri, adottata nella
riunione del 12 marzo 1996;
Sulla proposta del Ministro del bilancio e della programmazione
economica incaricato per il coordinamento delle politiche dell'Unione
europea, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e
giustizia, del tesoro e per i beni culturali e ambientali;
E M A N A
il seguente decreto legislativo:
Art. 1.
1. All'art. 171ter della legge 22 aprile 1941, n. 633, introdotto
dall'art. 17 del decreto legislativo 16 novembre 1994, n. 685, e'
aggiunto il seguente comma:
"3bis. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni
pecuniarie previste dai commi 1 e 2 sono versati all'Ente nazionale
di previdenza e assistenza per i pittori e scultori, musicisti,
scrittori e autori drammatici.".
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare.
Dato a Roma, addi' 15 marzo 1996
SCALFARO
DINI, Presidente del Consiglio dei
Ministri e Ministro del tesoro
ARCELLI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
incaricato per il coordinamento
delle politiche della Unione
europea
AGNELLI, Ministro degli affari
esteri
CAIANIELLO, Ministro di grazia e
giustizia
PAOLUCCI, Ministro per i beni
culturali e ambientali
Visto, il Guardasigilli: CAIANIELLO
AVVERTENZA:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione regola la delega al
Governo dell'esercizio della funzione legislativa e
stabilisce che essa non puo' avvenire se non con
determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto
per tempo determinato e per oggetti definiti.
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi il valore di legge e i
regolamenti.
Il D.Lgs. 16 novembre 1994, n. 685, reca attuazione
della direttiva 92/100/CEE concernente il diritto di
noleggio, il diritto di prestito e taluni diritti connessi
al diritto d'autore in materia di proprieta' intellettuale.
L'art. 17 di detto decreto inserisce l'art. 171ter nella
legge n. 633/1941 (per il testo si veda in nota all'art.
1).
La direttiva 92/100/CEE e' pubblicata in GUCE n. L 346
del 27 novembre 1992.
La legge 22 febbraio 1994, n. 146, reca disposizioni
per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza
dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per
il 1993). L'art. 1, comma 5, cosi' recita: "5. Entro due
anni dalla data di entrata in vigore della presente legge,
il Governo puo' emanare disposizioni integrative e
correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi
da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e
4".
L'art. 6, comma 1, della medesima legge cosi' recita:
"1. La disposizione dettata dall'art. 1, comma 5, si
applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio
delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre
1990, n. 428, e successive modificazioni, 19 febbraio 1992,
n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n.
489".