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СХХХП - Legge sulla protezione del diritto di autore sulle opere dell'ingegno е dei diritti connessi.
19 mar·zo 2011
LA PONTIFICIA COlVIlVIISSIONE
PER LO STATO DELLA CITTA DEL VATICANO
Vista la Legge Fonclaшentale dello Stato della Citta del Vatieano clel
26 поvешЬrе 2000;
vista la Legge sнlle Fonti clel Diritto clel1о ottobre 2008, N. LXXI;
vista la Legge sнl Governo dello Stato della Citta clel Vaticano clel
16lнglio 2002, N. CCCLXXXIV;
considerata la necessita di adegпa1·e la Legge sпl clil'itto di aнtore clel
12 gennaio 1960, N. XII;
ha ordinato ecl orclina qнanto appresso cla osservarsi соше legge clello
Stato:
ART. 1.
§ 1. Per qпanto concerne la шateria clel cliгitto cli aнtore sнlle ореге clell'ingegno е clei diritti connessi, ove non diversaшeпte previsto dalla pгesente legge, si osserva nello Stato clella Citta del Vatieano la legisla zione vigeпte in Italia,coшpгesi i гegolaшenti ivi eшanati, рпгсhе essa поn sia eontraгia ai pгecetti di diгitto divino, ne ai pгiнcipi generali йеl cliritto canoнico, ne alle ноrше dei Patti Lateraneпsi stipпlati tга la Saн ta Sede е l'Italia 1'11 febbгaio 1929 сон le suceessive шoclificazioni, ne а
qпelle cli Accorcli internazioнali cli спi la Saнta Sede е о vorra esser parte
е sempгe che, in relazioнe allo stato cli fatto е cli cliгitto esistente нello
Stato ciella Citta clel Vatieano, гisнlti ivi applieabile.
§ 2. Le eventпali шoclificazioнi della legislazioнe italiana iншаtегiа rli diritto di aпtore sпlle ореге clell'ingegнo е clei diгitti conнessi si inteп cleгaнno iн fпtпго гeeepite nell'orcliнaшeнto dello Stato clella Citta clel
aticano, fatte salve le liшitazioнi cli снi al рагаgгаfо 1.
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